La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Matera Rosso, Rosso Jonico, Primitivo, Greco, Bianco e Spumante comprende gli interi territori comunali di Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino a 700 mt s.l.m.
Caratteristiche del Prodotto
La denominazione di origine controllata “Matera” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Matera” Rosso
“Matera” Primitivo
“Matera” Rosso Jonico
“Matera” Greco
“Matera” Bianco
“Matera” Spumante.
I vini a denominazione di origine controllata “Matera”, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.
Come si produce
I vini suddetti devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Matera” Rosso:
Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
“Matera” Primitivo:
Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
“Matera” Rosso Jonico:
Rosso Jonico: Cabernet S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%.
“Matera” Greco:
Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%.
“Matera” Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
“Matera” Spumante:
Malvasia di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
Condizioni naturali dell’ambiente dei vigneti
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Matera” devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.